DECRETO SBLOCCA ITALIA

DECRETO SBLOCCA ITALIA

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Il Decreto “Sblocca Italia”: agevolazioni per acquisto immobili da destinare alla locazione. 
Sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 262 dell’11 novembre 2014 è stata pubblicata la Legge 11 novembre 2014 n. 164 che ha convertito con modificazioni il D.L. del 12 settembre 2014 n. 133 c.d. “Sblocca Italia”.
La legge di conversione è entrata in vigore il 12 novembre 2014.
Tra le norme destinate a rilanciare il mercato immobiliare, l’art. 21 “Misure per l’incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazioni” prevede una particolare agevolazione per le ipotesi di acquisto di immobili da destinare ad affitto per almeno otto anni. 
Il comma 4 ne elenca le condizioni:
alla lettera A) è stato introdotto che l’unità immobiliare acquistata sia destinata entro 6 mesi (dall’acquisto o dal termine del lavori) alla locazione continuativa per 8 anni, non rilevando se il contratto di locazione, per causa non imputabile al locatore, si risolve prima del termine e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla risoluzione del precedente;
l’unità immobiliare deve essere a destinazione residenziale e non entrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (cioè abitazioni signorili, ville e castelli) – lett.B;
l’unità immobiliare non deve essere ubicata nei territori destinati ad usi agricoli – lett.C;
l’unità immobiliare deve conseguire prestazioni energetiche certificate in classe a o b – lett.D;
il canone di locazione non deve superare le determinazioni scaturite dalle convezioni comunali che tengono conto della convezione-tipo approvata dalla regione (ex art. 18 DPR 380/2001), oppure non deve superare il minor importo tra il canone stabilito tra le parti sulla base di appositi accordi definiti in sede locale tra le Organizzazioni di proprietà edilizia e dei Conduttori maggiormente rappresentative - ex comma 3 art. 2 L. 431/98- , e quello “speciale” previsto per le abitazioni in comuni ad alta tensione abitativa (e che comunque annualmente non deve eccedere il 5% del valore convenzionale dell’alloggio locato) - ex comma 114, art. 3 L. 350/2003 – lett.E;
l’agevolazione è in ogni caso esclusa nei casi in cui, tra locatore e locatario, esistono rapporti di parentela entro il primo grado – lett.F

 

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